Marcatura CE
Il marchio CE (“Conformité Européenne”) è un marchio obbligatorio che consente la libera circolazione dei prodotti nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Paesi Efta e Unione Europea).
Non si tratta, quindi, di un marchio di qualità: è invece un contrassegno con il quale il produttore autocertifica la rispondenza o conformità del prodotto ai requisiti essenziali per la sua commercializzazione e il suo utilizzo.
Tali requisiti, per i prodotti da costruzione (ovvero tutti i prodotti che sono fabbricati per essere incorporati in maniera permanente in opere edili, comprendendo le facciate continue, i serramenti e le finestre), sono definiti dalla Direttiva 89/106/EEC del 21 Dicembre 1988 e sono i seguenti:
• resistenza meccanica e stabilità
• sicurezza in caso di incendio
• igiene, salute e ambiente
• sicurezza nell’impiego
• protezione contro il rumore
• risparmio energetico e ritenzione del calore.
In pratica, dunque, l’apposizione del marchio CE su un prodotto finito – messa in opera esclusa – ne attesta la sua conformità ai requisiti sopra enunciati e conferma che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti regolamentati in relazione agli impieghi previsti.
La dichiarazione della conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma tecnica europea armonizzata di riferimento (norma di prodotto) deve essere dimostrata tramite:
• prove iniziali di tipo (ITT): a seconda dei requisiti, richiedono l’esecuzione di calcoli teorici su uno o più modelli campione rappresentativi della gamma di prodotti in conformità ai requisiti della norma europea di prodotto di riferimento
• Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC): di responsabilità del Costruttore, consiste invece nel costante e regolare controllo delle modalità con cui la facciata è lavorata ed assemblata, cosicché il prodotto finito presenti le identiche prestazioni evidenziate e dichiarate a conclusione dell’ITT.
Le registrazioni dovranno essere conservate per cinque anni.
Spetta al Costruttore la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.
MARCHIO CE PER FACCIATE CONTINUE
A partire dal 2 Dicembre 2005 è entrata in vigore obbligatorietà del marchio CE per le facciate continue senza incollaggio strutturale del vetro immesse sul mercato, pena la temporanea sospensione della vendita o, nei casi più gravi, il sequestro del serramento da parte delle autorità competenti. Per questa tipologia di prodotto, il processo implica la conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 13830, elaborata dal Comitato Tecnico TC 33 del CEN.
In conformità alla norma EN 13119, una facciata continua è una facciata esterna di un edificio prodotta con un’intelaiatura costituita principalmente di metallo, legno o PVC, solitamente costituita da elementi strutturali verticali e orizzontali, collegati insieme e ancorati alla struttura portante dell’edificio che garantisce, di per sé o congiuntamente alla costruzione edilizia, tutte le normali funzioni di una parete esterna ma che non contribuisce alle caratteristiche portanti della struttura dell’edificio.
In generale, la norma di prodotto EN 13830 si applica a facciate continue aventi un angolo, nei confronti del piano facciata, compreso tra la verticale e 15° di inclinazione. Ai fini dell’applicazione della marcatura CE, la facciata continua non si può ritenere un prodotto finito prima della sua installazione, in quanto è costituita da una serie di componenti che diventano una facciata continua solo quando sono assemblati in cantiere.
La norma si applica quindi a facciate continue in forma di “kit”, cioè una serie di componenti che una volta assemblati danno luogo a un prodotto finito. Di conseguenza si applica sia a facciate continue progettate, prodotte e installate sulla base di un sistema commerciale di gamma sia a facciate continue prodotte o installate per uno specifico cantiere sulla base di un progetto specifico.
Al fine di agevolare i serramentisti, INDINVEST LT, grazie ai severi test effettuati sui propri prodotti impiegabili per facciate continue senza incollaggio strutturale del vetro, è in grado di fornire al proprio cliente la documentazione di certificazione delle prove insieme al kit per il sistema, a patto che si impegni a non apportare modifiche al prodotto e a rispettare le istruzioni di lavorazione e assemblaggio fornitegli da INDINVEST LT. In questo modo il serramentista deve unicamente limitarsi a predisporre il proprio Piano di controllo della produzione di fabbrica (FPC) e, una volta che il prodotto realizzato è conforme al contenuto dei documenti fornitigli da INDINVEST LT, può procedere ad applicare sul proprio prodotto il marchio CE con le informazioni prescritte dalla normativa, allegando una dichiarazione di conformità.
MARCHIO CE PER CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE
Dal 2 Aprile 2006 il serramentista che vende nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo nel mercato europeo una chiusura oscurante esterna deve apporre obbligatoriamente il marchio CE, pena la temporanea sospensione della vendita o, nei casi più gravi, il sequestro del serramento da parte delle autorità competenti.
Per le chiusure oscuranti esterne, il processo implica la conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 13659, elaborata dal Comitato Tecnico TC 33 del CEN.
La norma UNI EN 13659 specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza delle seguenti tipologie di chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, scuri, eccetera), e prodotti similari, inserite in edifici, indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate e dall’utilizzo che ne verrà fatto come tenda esterna alla veneziana, chiusure oscuranti avvolgibili: a rullo, tapparelle, persiane avvolgibili; chiusure oscuranti a battente: persiane, imposte; chiusura oscurante scuro alla veneziana; chiusure oscuranti a soffietto; chiusure oscuranti persiane a pannelli scorrevoli, aggettanti o meno verso l’esterno.
Le chiusure oscuranti coperte dalla norma UNI EN 13659 possono essere a movimentazione manuale oppure automatizzata a mezzo di motori elettrici. La norma di prodotto UNI EN 13659 contiene anche considerazioni sui rischi connessi alla costruzione, al trasporto, all’installazione e alle operazioni di manutenzione degli schermi. Sono invece esclusi dal campo di applicazione della norma UNI EN 13659 le tende.
La norma UNI EN 13659 stabilisce che, per poter apporre il marchio CE, il serramentista deve effettuare:
• Test sul campione iniziale (ITT): consiste nel testare all’interno della propria azienda o presso un laboratorio la resistenza al vento della chiusura oscurante esterna. Finché le Autorità Italiane non si pronunceranno in merito ai livelli prestazionali minimi, i costruttori potranno scegliere l’opzione NPD (“Nessuna prestazione determinata”).
• Piano di controllo della produzione (FPC): consiste nel redigere ed osservare un manuale che prevede i controlli da eseguirsi durante il processo di lavorazione della chiusura oscurante esterna.
Al fine di agevolare i serramentisti, INDINVEST LT, grazie ai severi test effettuati sui propri prodotti (chiusure oscuranti interne) , è in grado di fornire al proprio cliente la documentazione di certificazione delle prove, a patto che si impegni a non apportare modifiche al prodotto, ad utilizzare esclusivamente accessori e profilati originali INDINVEST LT e a rispettare le istruzioni di lavorazione e assemblaggio fornitegli da INDINVEST LT. In questo modo il serramentista deve unicamente limitarsi a predisporre il proprio Piano di controllo della produzione di fabbrica (FPC) e, una volta che il prodotto realizzato è conforme al contenuto dei documenti fornitigli da INDINVEST LT, può procedere ad applicare sul proprio prodotto il marchio CE con le informazioni prescritte dalla normativa, allegando una dichiarazione di conformità.
MARCHIO CE PER SERRAMENTI
Dal 1° Febbraio 2010 il serramentista che vende nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo, deve apporvi obbligatoriamente il marchio CE, pena la temporanea sospensione della vendita o, nei casi più gravi, il sequestro del serramento da parte delle autorità competenti.
La norma EN14351-1 stabilisce che, per poter apporre il marchio CE, il serramentista deve effettuare:
• Test sul campione iniziale (ITT): da eseguirsi all’inizio della produzione di un nuovo tipo di finestra o porta pedonale (a meno che non faccia parte di una famiglia già testata) o all’inizio di un nuovo metodo di produzione (se modifica le caratteristiche dichiarate) su una serie di parametri: resistenza al carico del vento, resistenza alla neve e al carico permanente, comportamento al fuoco, tenuta all’acqua, resistenza all’urto, prestazione acustica, trasmittanza termica, resistenza meccanica, proprietà radioattive, permeabilità all’aria, durabilità, ventilazione, resistenza ai cicli di apertura e chiusura, forze di azionamento
• Piano di controllo della produzione (FPC), da eseguirsi a carico del fabbricante: deve garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate. Il sistema FPC deve comprendere procedimenti, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni, nonché l’utilizzo dei risultati per il controllo delle materie prime e di altri materiali o componenti in entrata, delle attrezzature, del processo produttivo e del prodotto.
Al fine di agevolare i serramentisti, INDINVEST LT, grazie ai severi test effettuati sui propri prodotti (finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo) , è in grado di fornire al proprio cliente la documentazione di certificazione delle prove, a patto che si impegni a non apportare modifiche al prodotto, ad utilizzare esclusivamente accessori e profilati originali INDINVEST LT e a rispettare le istruzioni di lavorazione e assemblaggio fornitegli da INDINVEST LT. In questo modo il serramentista deve unicamente limitarsi a predisporre il proprio Piano di controllo della produzione di fabbrica (FPC) e, una volta che il prodotto realizzato è conforme al contenuto dei documenti fornitigli da INDINVEST LT, può procedere ad applicare sul proprio prodotto il marchio CE con le informazioni prescritte dalla normativa, allegando una dichiarazione di conformità.
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